giovedì 18 dicembre 2014

Sarà la Consulta a decidere i criteri necessari per la riattribuzione del sesso anagrafico

Parte da Trento una battaglia importante per stabilire - una volta per tutte e su tutto il territorio nazionale - la non necessità di terapie ormonali e interventi chirurgici demolitivi per vedersi riattribuito sui propri documenti il genere di elezione. Di seguito il comunicato dell'avvocato Alexander Schuester

La Consulta deciderà sui requisiti per rettificare il sesso
Riattribuzione del genere anagrafico senza operazione né sterilizzazione

A giudizio del Tribunale di Trento la legge n. 164 del 1982, che richiede un «mutamento dei caratteri sessuali» della persona, così come interpretata dalla prassi dominante, è incostituzionale.Chiedere una condizione di sterilità e la sottoposizione a invasivi interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi è contrario ai diritti inviolabili della persona, al diritto alla salute di ognuno e nel suo insieme irragionevole.
D’intesa con i clienti, l’ordinanza del Tribunale di Trento non è stata resa pubblica prima per non incidere su altri giudizi attualmente pendenti davanti ai giudici italiani. Dal 1997 ad oggi si registrano solo tre corti che abbiano riconosciuto ad una persona che non intende sottoporsi ad un’operazione chirurgica e senza che sia accertata la sua sterilità il diritto ad ottenere il cambio del genere anagrafico. Si tratta nell’ordine del Tribunale di Roma (dal 1997), di Rovereto e di Siena (dal 2013). La restante prassi va ancora nell’altro senso.
Secondo il collegio tridentino, tuttavia, «l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale ovvero di riattribuzione chirurgica del sesso, costituisce tuttavia una grave ed inammissibile limitazione al riconoscimento del diritto all’identità di genere». Sul fronte del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Costituzione, il Tribunale osserva che «sia il trattamento ormonale sia la RCS, sono - notoriamente - molto rischiosi per la salute umana». Aggiunge, infine, che «una volta che lo Stato riconosce il diritto della persona a cambiare il proprio sesso anagrafico, subordinare l'esercizio di tale diritto alla sottoposizione della persona a dolorosissimi e pericolosissimi trattamenti sanitari dalla stessa non voluti, significa pretendere da lei di commettere un atto di violenza sul proprio corpo», concludendo con l’affermazione per cui «non sembra consentito al legislatore ordinario subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l'esercizio, fino a vanificarlo».
La questione di legittimità costituzionale incide su tre casi pendenti avanti il Tribunale di Trento, tutti curati dallo studio legale Schuster, anche se solo per uno di essi gli atti sono stati rimessi alla Consulta. I tre casi riguardano situazioni molto diverse. Si tratta di persone di età fra i 25 e i 50 anni, che vivono la propria identità sia come uomo che come donna, tutti con rapporto di lavoro dipendente, nel comparto pubblico come privato, in settori che vanno dal commercio alla ricerca, ai servizi. In alcuni casi gli interessati non escludono interventi chirurgici, in altri lo fanno convintamente. In tutti i casi la volontà è di ridurre il più possibile i giorni in cui in tasca hanno ancora una carta di identità che non riflette la loro… identità.
Ad avviso dello scrivente studio legale, non vi era necessità di rinviare gli atti alla Corte costituzionale, in quanto la legge poteva già essere interpretata in senso utile ai clienti e in linea con quanto già fatto da altri tribunali. Non si può comunque non vedere con favore l’approssimarsi di una sentenza favorevole che porti l’Italia in linea con gli standard internazionali di tutela delle persone trans e che ponga termine a quella che è una vera e propria “lotteria del CAP – codice di avviamento postale”. Infatti, poiché il tribunale competente dipende dalla residenza, ci si può trovare davanti un giudice che concede una nuova identità anche solo sulla base di trattamenti ormonali oppure un giudice che va addirittura a sindacare la qualità della ricostruzione plastica del fallo.
La sentenza della Corte è auspicabilmente attesa per l’estate.
In allegato il testo dell’ordinanza del Tribunale di Trento di data 20 agosto 2014, pubblicata in queste ore in Gazzetta ufficiale.

Trento, 18 dicembre 2014.